Tora e Piccilli, interrogazione al Senato su probabili illeggimità procedurali al Comune

Il giorno 11 Gennaio 2017, abbiamo provveduto a depositare un’interrogazione al Senato all’indirizzo del Ministero dell’Interno, che è stata pubblicata il giorno 12 Gennaio.

Atto Senato n° 4-06815 | PDF Download | SENTENZA TAR CAMPANIA_4570_2016

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il decreto Ministro dell’interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2016, stabilisce il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2016 dei Comuni nella data del 30 aprile 2016;

il Comune di Tora e Piccilli (Caserta) non ha provveduto nei termini previsti ad approvare il bilancio 2016;

la Prefettura di Caserta ha diffidato l’amministrazione comunale ad adottare la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2016 entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica della diffida (18 maggio 2016 – prot. n. 33533/Area II (EELL));

malgrado la diffida prefettizia, il Consiglio comunale di Tora e Piccilli ha approvato il bilancio di previsione 2016, il triennale 2016-2018, nonché i relativi allegati in data 15 giugno 2016, con delibera n. 8;

considerato che, per quanto risulta:

due consiglieri comunali di Tora e Piccilli hanno presentato ricorso al TAR della Campania per l’annullamento della citata delibera e degli atti connessi per violazione del cosiddetto ius ad officium;

con sentenza del TAR Campania n. 4570/2016 del 5 ottobre 2016, veniva accolto il ricorso e conseguentemente annullati gli atti impugnati: la convocazione (prot. n. 1248 del 25 maggio 2016) per la data del 15 giugno 2016 del Consiglio comunale di Tora e Piccilli; la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 15 giugno 2016, avente ad oggetto “approvazione bilancio di previsione 2016” del Comune, con gli atti integrativi, quali le delibere di Giunta di approvazione dello schema di bilancio di previsione (n. 30 del 20 aprile 2016) e del documento unico di programmazione (DUP) (n. 1 del 27 gennaio 2016), il parere dell’organo di revisione e la nota integrativa alla proposta di bilancio presentata in data 15 giugno 2016; gli atti preordinati, connessi e conseguenti;

il TAR ha rilevato come dall’atto di convocazione del Consiglio comunale e dall’assunzione della deliberazione, derivi una lesione delle prerogative dei consiglieri comunali ricorrenti che interferisce sul corretto esercizio del loro mandato, che si sostanzia in un’immotivata compressione e grave lesione dello ius ad officium, in quanto il manifesto allontanamento in sede di discussione dalle indicazioni rese negli atti preparatori del Consiglio non ha consentito di vedere, giustamente, tutelate le proprie prerogative consiliari collaborative;

in considerazione dei ritardi e delle anomalie nell’approvazione del bilancio, due consiglieri comunali in data 10 ottobre 2016 hanno denunciato alla Prefettura di Caserta le anomalie evidenziate invitando il prefetto ad applicare l’art. 141, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede, tra l’altro, lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali nel caso in cui il bilancio non sia approvato nei termini;

considerato inoltre che:

con atto del 10 ottobre 2016 veniva convocata, in prima e seconda convocazione, una nuova seduta del Consiglio comunale avente all’ordine del giorno “bilancio di previsione 2016, triennio 2016 – 2018 e relativi allegati. Approvazione”;

nonostante le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, l’amministrazione di Tora e Piccilli, di fronte ad un annullamento di atti amministrativi di rilevante entità in quanto connessi al principale documento di programmazione finanziaria, ha sostanzialmente riproposto tutti gli atti annullati dal giudice richiamandoli in toto;

con la delibera di Consiglio n. 21 del 4 novembre 2016 sono stati approvati il DUP nel testo approvato dalla Giunta comunale n. 1 del 27 gennaio 2016 (atto già annullato dal TAR Campania) e il progetto del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2016-2018, e i suoi relativi allegati, approvato con delibera di Giunta comunale n. 30 del 20 aprile 2016 ai sensi dell’art.174, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

i due consiglieri comunali citati, già ricorrenti, con nuovo ricorso al TAR della Campania, depositato il 3 gennaio 2017, hanno impugnato per la declaratoria di nullità e l’annullamento la convocazione del 10 ottobre 2016 e la delibera n. 21 del 4 novembre 2016 e i relativi atti connessi, rivendicando, tra l’altro, la violazione dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché l’elusione del giudicato;

nonostante gli esposti e diversi solleciti presentati dai due consiglieri comunali di Tora e Piccilli al prefetto di Caserta, da ultimo l’esposto del 28 novembre 2016, la situazione anomala del Comune non è stata sanata e non vi è stato nessun intervento da parte del prefetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno intervenire, al fine di assicurare la legittimità dell’azione amministrativa comunale di Tora e Piccilli, sollecitando la Prefettura competente a vigilare sull’amministrazione stessa e ad adottare le misure più opportune anche in via sostitutiva.

È di oggi 13 Gennaio una nota del Prefetto, che rispondendo ai consiglieri che sollecitavano una risposta da parte dello stesso, nella quale comunica che :

Rilevato che il Consiglio comunale di Tora e Piccilli ha dapprima approvato, con deliberazione del 15 giugno 2016, il bilancio di previsione 2016 e che, a seguito dell’annullamento di tale delibera disposta dal T.A.R. Campania con sentenza 4570/2016, ha effettuato una nuova approvazione in data 4 novembre 2016, nessuna inadempienza può essere imputata a quel Consiglio e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per l’attivazione dell’invocata procedura di scioglimento. Dello stesso avviso il Ministero dell’Interno, al’uopo interpellato

ma che poi conclude scrivendo :

Per quanto attiene le osservazioni effettuate in ordine all’approvazione del bilancio disposta con delibera del 4.11.2016, si evidenzia che, come noto, la Prefettura non è investita di poteri di controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali e, pertanto, le stesse potranno essere fatte valere in altra sede.

Dunque da un lato il Prefetto sostiene di non ritenere di dover sciogliere il Comune, in quanto l’approvazione del bilancio c’è stata, anche se successivamente, ma nello stesso tempo dichiara di non potersi esprimersi sulla regolarità procedurale e sulla legittimità degli atti prodotti dal Comune. Ma il fulcro del problema è tutto li ovvero i consiglieri denunciano che nonostante il T.A.R. di Napoli abbia annullato gli atti del Comune, lo stesso Comune li abbia successivamente approvati con le stesse modalità che privarono i consiglieri di poter esercitare le loro prerogative, e che furono approvati gli identici atti annullati dal Tribunale, motivo per il quale li stessi hanno ricorso nuovamente al T.A.R. il 3 Gennaio 2017, per un nuovo annullamento.

Sia chiaro, il MoVimento 5 Stelle, con questa interrogazione non ha nessun motivo politico, ne di nessun’altra natura, a voler incidere sulle vicende del Comune in oggetto, e ne è completamente estraneo, ma di fronte la denuncia di chi vede lesi i propri diritti, avendo analizzato la documentazione e di fronte alla decisione di un Tribunale che ha riconosciuto in prima istanza l’effettivo danno del diritto di alcuni consiglieri, è in dovere di intervenire ed interpellare il Ministro, affinchè possa far luce sulla vicenda.

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