Il Governo Draghi ha dichiarato guerra all’ambiente con il Decreto Semplificazioni

Il mio intervento sul Decreto Semplificazioni del Governo Draghi, contro il quale ovviamente ho votato NO. Per sapere chi ha votato favorevolmente e chi contro vai QUI

MORONESE (Misto). Signor Presidente, colleghi, cittadini, è con profonda amarezza che intervengo sulla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, constatando che su un provvedimento così strategico per il Paese la centralità del Parlamento è stata nuovamente calpestata.

Il disegno di legge è stato assegnato ieri alle Commissioni del Senato e oggi arriva in Assemblea; nessuna possibilità di presentare emendamenti in Commissione in sede referente, nessuna discussione, neanche il tempo di poter leggere il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Questo decreto-legge sembra, da una parte, una palese dichiarazione di guerra all’ambiente e, dall’altra, un regalo ai lobbisti e ai criminali ambientali, cui arriva il messaggio che del nostro territorio possono fare quello che vogliono, senza limiti e senza controlli e con i migliori omaggi del Governo Draghi.

Questo provvedimento smantella gran parte del minuzioso lavoro svolto per la protezione dell’ambiente e per la salute dei cittadini e mina irreversibilmente i principi che mi hanno sempre guidata nel mio lavoro e nell’esercizio della carica di Presidente della Commissione ambiente.

Non potrei, con il tempo che ho a disposizione, elencare tutte le norme scellerate contenute in questo provvedimento, ma almeno alcune di esse devo spiegarle, non tanto a voi che vi apprestate a breve a votare favorevolmente, quanto ai cittadini, che devono sapere chi sono i responsabili dei disastri che da qui a minimo trent’anni si verificheranno. Vi suggerirei, pertanto, di avere la decenza di non fare dichiarazioni di solidarietà nei confronti del popolo sardo, emiliano, campano e di tutte quelle popolazioni che devono subire i danni dei disastri ambientali, naturali e criminali.

Cerchiamo allora di approfondire qualche articolo.

Per effetto delle abrogazioni previste all’articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, viene cancellato il principio secondo cui l’individuazione delle aree per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture previste nel PNRR e nel PNIEC deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria, dei corpi idrici e del suolo.

Quindi mi chiedo e vi chiedo: come si può parlare di transizione ecologica e di futuro sostenibile del Paese se, pur di realizzare opere e impianti che possono avere impatti ambientali pesanti, lo si fa senza tener conto di criteri così importanti? Semplificare non significa vanificare gli sforzi profusi dagli enti di controllo deputati alle procedure di verifica e valutazione degli impatti ambientali. Anche su questo tema evidenzio che, con l’articolo 19, si invertono i ruoli tra autorità di controllo e proponente, mettendo in capo a quest’ultimo la possibilità di indicare le condizioni ambientali sulle quali l’autorità di controllo si deve esprimere, al fine di non assoggettare un progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Questo significa consentire a chi ha l’interesse economico alla realizzazione dell’opera di proporre all’autorità competente le condizioni ambientali ad hoc per poter sfuggire ad una valutazione ambientale più ampia e approfondita.

Inoltre, all’articolo 21 è prevista la riduzione dei tempi per la consultazione pubblica da sessanta a trenta giorni, mortificando di fatto i cittadini e impedendo loro di partecipare per poter decidere sulle sorti del proprio territorio. La consultazione pubblica è un principio mutuato dalla direttiva UE n. 52 del 2014 in materia di VIA e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un confronto moderno, democratico e trasparente. Togliamo un diritto ai cittadini, da una parte, e facciamo un bel regalo ai lobbisti, dall’altra.

Lo stesso avviene per il fotovoltaico, all’articolo 31. La norma vigente prima del decreto prevedeva che la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali non fosse sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA per impianti fino a un megawatt. Ebbene, questo limite è stato portato a 10 megawatt e addirittura innalzato a 20 megawatt alla Camera. Questi megaimpianti, che potranno tra l’altro essere realizzati anche in discariche o cave dismesse, non possono non avere ricadute irreversibili sul paesaggio e l’ambiente. Ma voi avete tolto anche la possibilità di verificarlo, impedendo qualsiasi progetto di recupero ambientale.

All’articolo 33 avete macchiato una norma buona come il superbonus 110 per cento, concedendo ai proprietari di immobili parzialmente o totalmente abusivi di ricevere gli incentivi, inventandovi una “bella” sanatoria generalizzata. Ovviamente, quegli edifici che stavano per essere demoliti perché abusivi ora resteranno dove sono, perché lo Stato gli dà pure gli incentivi: ottimo messaggio per gli abusivi, complimenti.

Gli ultimi due articoli, a cui tengo maggiormente perché sono i peggiori di tutti, sono il 34 e il 35. All’articolo 34 si parla di end of waste e non potete non ricordarvi quanto siamo riusciti, dopo tanto lavoro, ad approvare durante il Governo Conte II: una norma che aggiungeva al testo unico ambientale l’articolo 184-ter; una norma che aveva sbloccato uno stallo cronico e riformato la normativa sull’end of waste prevedendo che le autorizzazioni per i processi industriali che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto potessero essere rilasciate caso per caso dalle Regioni e dalle Province, che si dovevano però attenere a quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento (la direttiva CE n. 98 del 2008) e ai requisiti che avevamo inserito nella norma stessa. Ma avevamo anche previsto un sistema di monitoraggio e di controllo da parte dell’ISPRA e delle ARPA regionali che, a campione e post autorizzazione, avrebbero dovuto verificare che negli impianti semplicemente avvenisse ciò per cui erano stati autorizzati, pena il ritiro dell’autorizzazione se non fossero stati in regola.

L’articolo 34 del decreto-legge semplificazioni cancella di fatto i commi dell’articolo 184-ter in tema di controlli. Mi chiedo: se questo decreto è stato voluto soprattutto per semplificare e accelerare le procedure delle autorizzazioni, perché cancellare i controlli che invece sono previsti dopo aver avuto l’autorizzazione? Probabilmente chi deve operare nella miscelazione dei rifiuti non voleva essere disturbato e voi lo avete accontentato. Pensate alla responsabilità dei danni alla salute che ne deriveranno e che vi siete assunti.

In ultimo, mi soffermo sull’articolo 35 contenente misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare. I commi 2 e 3 non sono altro che un enorme e ingiustificato regalo alle lobby delle cementerie. Consentire la sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibile solido secondario (CSS), che altro non è che rifiuto, in impianti o installazioni già autorizzati, senza che ciò rappresenti una modifica o una variante sostanziale dell’autorizzazione, rappresenta un serio pericolo e un affronto ai tanti, tantissimi cittadini e comitati che in questi anni si sono rivolti alle istituzioni con una disperata richiesta di aiuto.

Grazie al famigerato decreto Clini, nel 2013, il CSS è diventato magicamente un end of waste. Si è permesso che questi rifiuti venissero bruciati nei cementifici, ma questi sono impianti che, a livello tecnico, non sono dotati di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi e quindi sono addirittura più pericolosi degli inceneritori.

Il paradosso ancora più grande è però che la direttiva europea n. 851 del 2018, relativa ai rifiuti, stabilisce che i rifiuti utilizzati come combustibile non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Quindi, a quale norma di promozione dell’economia circolare si riferisce questo articolo 35?

Queste sono solo alcune delle misure nefaste contenute in questo decreto-legge.

Ora veniamo al commento politico. Alle altre forze politiche non mi rivolgo, perché da sempre sognavano un decreto di tale portata, ma ai miei ex colleghi del MoVimento 5 Stelle sì.

Ricordate nel novembre 2014? Votammo il decreto cosiddetto sblocca Italia di Renzi, nel quale, fra le varie cose, si dichiaravano strategici inceneritori e trivelle. Noi ci opponemmo e per questo molti di noi furono puniti con la sospensione dei lavori di Aula e Commissione per dieci giorni e fummo anche denunciati alla procura della Repubblica per aver rallentato il voto in Aula. Lo sblocca Italia non è niente in confronto a quello che è previsto in questo decreto-legge.

Mi chiedo allora come sia possibile che rimaniate in ossequioso silenzio e siate pronti a votare favorevolmente questo decreto che annienta quella che era la nostra prima stella, l’ambiente. La coerenza nei principi e la salvaguardia dell’ambiente era ciò che ci contraddistingueva da tutto il resto. Voi vi siete piegati e vi siete assuefatti al sistema; avete venduto la stella dell’ambiente alla bancarella di Draghi in cambio di che cosa? Questo è un tradimento che gli italiani non vi perdoneranno e di certo neanche io. (Applausi).

AskaNews, mercoledì 28 luglio 2021
##Ok Camere a governance e semplificazioni per Recovery, le misure

##Ok Camere a governance e semplificazioni per Recovery, le misure ##Ok Camere a governance e semplificazioni per Recovery, le misure Da norme su subappalti a codice Ambiente, Superbonus, ricorsi Tar
Roma, 28 lug. (askanews) – Con il via libera del Senato diventano
legge le misure volute dal governo Draghi per spingere i progetti
del Recovery Plan. Gli investimenti sono aspetto chiave nella
‘messa a terra’ delle ingenti risorse, circa 200 miliardi che
stanno arrivando dall’Europa e il dl Recovery contiene interventi
che vanno dalla governance per la gestione del Piano alle novità
su appalti e subappalti e sul Codice dell’Ambiente con una
stretta sul débat public. Ma anche il rafforzamento della
capacità amministrativa, l’edilizia scolastica, semplificazioni e
ritocchi al Superbonus del 110% con una certificazione
semplificata, le energie rinnovabili e la green economy,
procedure accelerate sui tempi della banda larga fino
all’identità digitale con sanzioni per i dirigenti pubblici che
frenano la transizione digitale.

La governance del Piano, che dovrà verificare come saranno
utilizzati gli stanziamenti, è articolata su più livelli, con la
responsabilità di indirizzo assegnata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e l’istituzione di una Cabina di regia,
presieduta dal Presidente del Consiglio, alla quale partecipano
di volta in volta i inistri e i Sottosegretari di Stato
competenti, in base ai temi di volta in volta affrontati.

Queste le misure principali.

NON BASTA RICORSO AL TAR PER FERMARE OPERE RECOVERY. In caso di
ricorsi al Tar, i lavori delle opere del Pnrr, del piano
nazionale complementare o dei programmi cofinanziati dai fondi,
proseguiranno senza interruzioni. In caso di vittoria del
ricorrente, l’impresa che ottiene ragione davanti ai giudici
amministrativi non subentrerà ma riceverà un indennizzo economico
per equivalente.

NASCE SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO. Con l’obiettivo di
assicurare “la più efficace e tempestiva attuazione degli
interventi” del Piano stesso, definendone compiti, poteri e
risorse umane e finanziarie.

PROCEDURA AD HOC PER ALCUNI PROGETTI PNRR. Alcune opere
pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto
godranno di una serie di semplificazioni procedurali con una
tempistica stringente e una riduzione dei tempi per
l’espressione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, dei
diversi pareri. Sarà il Consiglio superiore dei lavori pubblici
del ministero delle infrastrutture ad esprimere le valutazioni di
natura tecnica sui progetti e sulla fase autorizzatoria, creando
un procedimento ad hoc per una serie di opere.
(segue)

Un
decreto del ministro delle Infrastrutture, da adottare su
proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico,
dovrà individuare le soglie dimensionali delle opere da
sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico. Per le opere
prioritarie il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta
giorni e tutti i termini previsti sono ridotti della metà.

SEMPLIFICAZIONI AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI. Riguardo i
contratti pubblici Pnrr e Pnc, vengono semplificate le procedure
degli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dagli stessi Pnrr e dal Pnc e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.

MAGLIE PIU’ LARGHE PER SUBAPPALTO. Fino al 31 ottobre 2021, il
subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo
complessivo del contratto (contrariamente all’attuale 40%); si
sopprime la previsione secondo cui il ribasso non può essere
superiore al 20%; sarà direttamente il subappaltatore a dover
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. A partire dal primo novembre
si punta a eliminare per il subappalto il limite del 30% (anche
per le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento) e a
prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e
subappaltatore nei confronti della stazione appaltante.

TEMPI DIMEZZATI PER REAZIONE SE INERZIA. Per garantire il
rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti previsti dal
Pnrr, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Pnrr stesso e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell’Unione Europea, in caso di inerzia nella stipulazione del
contratto, nella consegna dei lavori, nella costituzione del
collegio consultivo tecnico, negli atti e nelle attività relativi
alla sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, si prevede
che l’esercizio del potere sostitutivo abbia luogo entro un
termine ridotto della metà rispetto a quello originariamente
previsto.

ARRIVA PREMIO ACCELERAZIONE. Viene introdotto un ‘premio di
accelerazione’ per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed
è contestualmente innalzato l’importo delle penali per il
ritardato adempimento.

PROROGA AL 30 GIUGNO 2023 SU APPALTI SOTTO SOGLIA. Per
incentivare gli investimenti si conferma la soglia più alta per
procedere con affidamenti diretti e con la possibilità di
utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando.
Conferma dell’affidamento diretto fino a 150 mila euro e si eleva
a 139 mila euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, delle forniture e
servizi. Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con cinque
operatori per i lavori oltre i 150 mila euro e fino a un milione
e per forniture e servizi.
(segue)

SEMPLIFICAZIONI E VERIFICHE
ANTI-MAFIA. Prorogate anche le misure di affidamento semplificato
agli interventi del Pnrr e le disposizioni in materia di
verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle
pubbliche amministrazioni di concedere ai privati agevolazioni o
benefici economici, anche in assenza della documentazione
antimafia, salvo la restituzione dopo controlli ex post. Fino al
30 giugno sono valide anche le norme sulla responsabilità
erariale che hanno limitato la giurisdizione della Corte dei
Conti e che circoscrivono l’azione di responsabilità al dolo,
con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si
applica per i danni cagionati da omissione o inerzia.

PROROGHE E MODIFICHE ALLO SBLOCCA CANTIERI. Viene confermata
la sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici. Tra
queste: la sospensione del divieto di ‘appalto integrato’; la
sospensione dell’obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori
tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac; la
restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ENTRO 31 DICEMBRE POSSIBILI NUOVI COMMISSARI. Viene differito
al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di
ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari
straordinari.

COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC. Si interviene sul Codice
dell’ambiente per ampliare l’ambito di attività della Commissione
Tecnica Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima) alla valutazione ambientale di competenza statale dei
progetti del Pnrr tanto che avrà una nuova denominazione:
Commissione Tecnica Pnrr-Pniec con il raddoppio dei membri, che
passano da 20 a 40.

PRECEDENZA A GRANDI OPERE. Varrà un criterio di priorità nella
valutazione dei progetti, sia da parte della Commissione tecnica
di Verifica dell’impatto ambientale-Via e Vas sia da parte della
Commissione tecnica Pnrr-Pniec, che prevede sia data precedenza
ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5
milioni di euro oppure una ricaduta in termini di maggiore
occupazione attesa superiore a 15 unità di personale o con
scadenze non superiori a 12 mesi.

ARRIVA ‘QUALIFICA’ DI PUBBLICA UTILITA’. Le opere, gli impianti
e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti
strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel
Pnrr e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Pniec (piano
nazionale integrato per l’energia e il clima), e le opere
connesse a tali interventi costituiranno interventi di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti.

TEMPI CERTI PER PROCEDIMENTO VIA SU PNRR-PNIEC. Tra le novità,
l’introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di
istruttoria se l’amministrazione non rispetta i tempi per la
conclusione del procedimento. Si punta ad una stretta dei termini
per la verifica dell’istanza di Via e per l’eventuale richiesta
di documentazione integrativa oltreché si precisa che i termini
sono perentori e, dall’altra parte, si dimezza lo spazio di
consultazione del pubblico.

FASE PRELIMINARE AL PAUR. Viene introdotta una fase preliminare
al provvedimento autorizzatorio unico regionale: una conferenza
dei servizi preliminare con tempi che possono essere ridotti fino
alla metà e che consente al proponente di conoscere
preventivamente le condizioni per l’approvazione del progetto.

PIU’ SOFT ‘CAMPO’ PUA. Si restringe il campo dell’obbligo del
rilascio del Provvedimento unico ambientale (Pua) e non servirà
per tutte le autorizzazioni o atti di assenso in materia
ambientale.

‘CONCORRENZA’ STATO-REGIONI, CHI LA SPUNTA. Arrivano norme per
individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi
che rientrano in parte nella competenza statale e in parte in
quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della Via
nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che
devono essere autorizzati dal ministero della Transizione
ecologica. Il ministero della Transizione ecologica attraverso
osservatori ambientali potrà istituire a supporto dell’attività
di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal
provvedimento di Via.

VERSO MODULO UNICO SUPERBONUS 110%. Per tutti gli interventi
che rientrano nel superbonus (compresi quelli che riguardano
parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere
realizzati con una semplice comunicazione al Comune asseverata
dal tecnico (Cila-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi
che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. E’
in via di definizione un modulo per presentare al Comune la
comunicazione dei lavori per il Superbonus, valido su tutto il
territorio nazionale.

BASTA DESCRIZIONE PER SUPERBONUS EDILIZIA LIBERA. Non sarà
necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli
interventi previsti dal Superbonus migliorano l’efficientamento
energetico e quello antisismico.

SEMPLIFICATI INVESTIMENTI GREEN ECONOMY. Attraverso la
semplificazione delle pratiche autorizzative per le fonti
rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, biogas);
le infrastrutture energetiche; gli impianti di produzione e
accumulo di energia elettrica (in particolare quelli di piccole
dimensioni)”. Si semplifica anche l’attività di repowering, e
cioè l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione
degli impianti esistenti. Diverse le disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti, volte a favorire il loro smaltimento e
contemporaneamente a promuovere l’attività di recupero
nell’ottica di un’economia circolare.
(segue)

Roma, 28 lug. (askanews) – PIU’ SEMPLICI PROCEDURE DISSESTO
IDROGEOLOGICO. Vengono semplificate le procedure per una rapida
attuazione degli interventi che possano prevenire e contrastare
il rischio di dissesto idrogeologico, compresa la espropriazione
per pubblica utilità.

ECONOMIA CIRCOLARE. L’articolo 37 propone semplificazioni
volte ad accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati
e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla
realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, in un’ottica di economia circolare.

TEMPI PER POSA BANDA ULTRALARGA MAX 90 GIORNI. I tempi sono
ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni, decorsi i quali
matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere
sostitutivo. Vengono eliminate completamente le autorizzazioni
per alcune tipologie di interventi di piccola entità, come le
microtrincee.

SPINTA A IDENTITA’ DIGITALE. Tutte le comunicazioni tra PA e
cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti
digitali. L’uso della piattaforma per le notifiche digitali
diventerà obbligatorio per le notifiche, ma la piattaforma potrà
essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e
comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica. Tra
le altre cose, per tutelare i cittadini dagli effetti del digital
divide, nel momento in cui sarà completata la transizione e tutte
le comunicazioni saranno digitali,si prevede che debba essere
attribuito un domicilio digitale per tutti coloro che ancora non
lo hanno.

COMUNICAZIONI SU PAGAMENTI ANCHE CON E-POSTA. Per i gestori
di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di
reti televisive e di comunicazioni elettroniche, la possibilità
di trasmettere le comunicazioni relative a mancati pagamenti o
sospensione del servizio anche tramite posta elettronica
certificata al domicilio digitale del destinatario.

SANZIONI PER DIRIGENTI CHE FRENANO TRANSIZIONE DIGITALE.
L’Agid dovrà monitorare monitorare il rispetto delle norme
sull’uso del digitale da parte delle Pa e i dirigenti che si
renderanno responsabili di frenare la transizione al digitale
pagheranno con sanzioni economiche e fino al licenziamento. Tra
le fattispecie sanzionabili ci sono tra l’altro la mancata
ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e
la violazione dell’obbligo di utilizzare esclusivamente identità
digitali per l’identificazione degli utenti dei servizi on-line.

MONITORAGGIO PARLAMENTARE. Durante l’esame in commissioni
riunite Ambiente e Affari Costituzionali si è stabilito che per
monitorare l’efficace attuazione dei progetti previsti dal Pnrr e
il rispetto dei termini entro i quali i progetti devono essere
completati sulla base del calendario concordato con le
istituzioni europee, il governo fornisce alle Commissioni
parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per
esercitare il controllo sull’attuazione del Pnrr e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

CABINA DI REGIA. Istituita presso la Presidenza del Consiglio,
è presieduta dal presidente del Consiglio ed è a composizione
‘mobile’ con i diversi Ministri interessati, a seconda delle
materie trattate. Partecipano alle sedute i Presidenti di Regioni
e delle Province autonome, se sono esaminate questioni di loro
competenza e il Presidente della Conferenza delle regioni e
province autonome, quando le questioni concernano più Regioni o
il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI quando sono
esaminate questioni di interesse locale. Partecipa inoltre il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può
presiedere, su delega del premier. La Cabina di regia esercita
poteri di ‘indirizzo, impulso e coordinamento generale’
sull’attuazione degli interventi del Piano, fa una ricognizione
periodica sullo stato di attuazione degli interventi, trasmette
alle Camere con cadenza semestrale una relazione sullo stato
attuazione del Piano. La Cabina di regia trasmette inoltre, anche
su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile
a valutare lo stato di avanzamento degli interventi.

TAVOLO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE E
TERRITORIALE. Deve essere istituito con Dpcm entro 60 giorni
dall’approvazione del decreto Recovery. È composto da
rappresentanti delle parti sociali, del governo, delle regioni,
degli enti locali e di Roma capitale, delle categorie produttive
e sociali, del sistema dell’università e della ricerca
scientifica, della società civile, delle organizzazioni della
cittadinanza attiva. Ai componenti non spettano compensi, gettoni
di presenza o rimborsi di spese. Il Tavolo permanente svolge
funzioni consultive sull’attuazione del Pnrr.

SEGRETERIA TECNICA. Collocata presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di supporto alle attività
della Cabina di regia e del Tavolo permanente. La sua durata è
temporanea ma ‘superiore a quella del Governo che la istituisce’
fino al completamento del Pnrr con durata comunque non oltre il
31 dicembre 2026.

UNITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE. Si istituisce, sempre presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Unità per la
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con il
compito di: individuare gli ostacoli all’attuazione del Pnrr
derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure
attuative e di proporre rimedi; coordinare l’elaborazione di
proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa
vigente e dalle relative misure attuative.

DISABILITA’. In sede referente è stato prorogato fino al
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle
condizioni delle persone con disabilità.

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR. E’ istituito presso il MEF –
Dipartimento RGS un ufficio centrale di livello dirigenziale
denominato ‘Servizio centrale per il PNRR’ con compiti di
coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello
dirigenziale non generale.

PIANO NAZIONALE DRAGAGGI SOSTENIBILI. In sede referente è stata
approvata una norma che istituisce il Piano nazionale dei
dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo
dell’accessibilità marittima e della resilienza delle
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la
manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.

CONTROLLO, AUDIT, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA. Viene definito
il meccanismo dei controlli sull’attuazione del Pnrr attraverso:
un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni
di audit del PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato (RGS) – Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l’Unione europea (IGRUE); la specificazione delle
funzioni e dell’articolazione organizzativa dell’Unità di
missione istituita dalla legge di bilancio 2021; l’autorizzazione
del Mef a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non
generale; la previsione della ridefinizione dei compiti degli
uffici dirigenziali non generali del Mef; l’attribuzione alla
Sogei S.p.A. (società in house del MEF) il compito di assicurare
il supporto di competenze tecniche e funzionali
all’amministrazione economica finanziaria per l’attuazione del
PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l.
(società a intera partecipazione del MEF) secondo le modalità che
saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di
esperti cui affidare le attività di supporto; l’attribuzione alle
amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli
d’intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di
controllo, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC.

CORTE CONTI. La Corte dei conti è l’organo istituzionalmente
deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e
del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle
gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria In
base alle modifiche approvate in sede referente, si prevede che
la Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al
Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr.

SUPERAMENTO DEL DISSENSO. Se il dissenso proviene da un organo
statale, la Segreteria tecnica propone al Presidente del
Consiglio, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la
questione all’esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni. Se invece il dissenso proviene da un organo della
Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica propone al
Presidente del Consiglio o al Ministro per gli Affari regionali e
le autonomie di sottoporre la questione alla Conferenza
permanente Stato-Regioni per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di 15
giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che
consentano la sollecita realizzazione dell’opera, il Presidente
del Consiglio o il Ministro per gli Affari regionali e le
autonomie propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

PROCEDURE FINANZIARIE. Gli enti locali che si trovano in
esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati,
per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti
mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto
dall’art. 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali.

RISORSE AL SUD. In sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento
delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,
sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali già previste nel Pnrr.

COPERTURA FINANZIARIA. Per quanto riguarda la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla governance del Pnrr sono
pari a 10 milioni e 337 mila euro per il 2021, a 28 milioni e 672
mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2 milioni
e 295 mila euro annui a decorrere dal 2027.

TAVOLO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE. Deve essere istituito con Dpcm
entro 60 giorni dall’approvazione del decreto Recovery. È
composto da rappresentanti delle parti sociali, del governo,
delle regioni, degli enti locali e di Roma capitale, delle
categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e
della ricerca scientifica, della società civile, delle
organizzazioni della cittadinanza attiva. Ai componenti non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Il
Tavolo permanente svolge funzioni consultive sull’attuazione del
Pnrr.

SEGRETERIA TECNICA. Collocata presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di supporto alle attività
della Cabina di regia e del Tavolo permanente. La sua durata è
temporanea ma “superiore a quella del Governo che la istituisce”
fino al completamento del Pnrr con durata comunque non oltre il
31 dicembre 2026.

UNITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE. Si istituisce, sempre presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Unità per la
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con il
compito di: individuare gli ostacoli all’attuazione del Pnrr
derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure
attuative e di proporre rimedi; coordinare l’elaborazione di
proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa
vigente e dalle relative misure attuative.

DISABILITA’. In sede referente è stato prorogato fino al
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle
condizioni delle persone con disabilità.

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR. E’ istituito presso il MEF –
Dipartimento RGS un ufficio centrale di livello dirigenziale
denominato ‘Servizio centrale per il PNRR’ con compiti di
coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello
dirigenziale non generale.

PIANO NAZIONALE DRAGAGGI SOSTENIBILI. In sede referente è stata
approvata una norma che istituisce il Piano nazionale dei
dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo
dell’accessibilità marittima e della resilienza delle
infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la
manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.

CONTROLLO, AUDIT, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA. Viene definito
il meccanismo dei controlli sull’attuazione del Pnrr attraverso:
un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni
di audit del PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato (RGS) – Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l’Unione europea (IGRUE); la specificazione delle
funzioni e dell’articolazione organizzativa dell’Unità di
missione istituita dalla legge di bilancio 2021; l’autorizzazione
del Mef a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non
generale; la previsione della ridefinizione dei compiti degli
uffici dirigenziali non generali del Mef; l’attribuzione alla
Sogei S.p.A. (società in house del Mef) il compito di assicurare
il supporto di competenze tecniche e funzionali
all’amministrazione economica finanziaria per l’attuazione del
Pnrr. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l.
(società a intera partecipazione del MEF) secondo le modalità che
saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di
esperti cui affidare le attività di supporto; l’attribuzione alle
amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli
d’intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di
controllo, ferme restando le competenze in materia dell’Anac.

CORTE CONTI. La Corte dei conti è l’organo istituzionalmente
deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e
del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle
gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria In
base alle modifiche approvate in sede referente, si prevede che
la Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al
Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr.

SUPERAMENTO DEL DISSENSO. Se il dissenso proviene da un organo
statale, la Segreteria tecnica propone al Presidente del
Consiglio, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la
questione all’esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni. Se invece il dissenso proviene da un organo della
Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica propone al
Presidente del Consiglio o al Ministro per gli Affari regionali e
le autonomie di sottoporre la questione alla Conferenza
permanente Stato-Regioni per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di 15
giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che
consentano la sollecita realizzazione dell’opera, il Presidente
del Consiglio o il Ministro per gli Affari regionali e le
autonomie propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

PROCEDURE FINANZIARIE. Gli enti locali che si trovano in
esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati,
per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti
mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto
dall’art. 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali.

RISORSE AL SUD. In sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento
delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,
sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

COPERTURA FINANZIARIA. Per quanto riguarda la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla governance del Pnrr sono
pari a 10 milioni e 337 mila euro per il 2021, a 28 milioni e 672
mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2 milioni
e 295 mila euro annui a decorrere dal 2027.
Cos/Luc 20210728T173921Z

CORTE CONTI. La Corte dei conti è
l’organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla
gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria In base alle modifiche approvate in sede
referente, si prevede che la Corte dei conti riferisce, almeno
semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr.

SUPERAMENTO DEL DISSENSO. Se il dissenso proviene da un organo
statale, la Segreteria tecnica propone al Presidente del
Consiglio, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la
questione all’esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni. Se invece il dissenso proviene da un organo della
Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica propone al
Presidente del Consiglio o al Ministro per gli Affari regionali e
le autonomie di sottoporre la questione alla Conferenza
permanente Stato-Regioni per concordare le iniziative da
assumere, che devono essere definite entro il termine di 15
giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che
consentano la sollecita realizzazione dell’opera, il Presidente
del Consiglio o il Ministro per gli Affari regionali e le
autonomie propone al Consiglio dei Ministri le opportune
iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

PROCEDURE FINANZIARIE. Gli enti locali che si trovano in
esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati,
per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi
finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti
mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto
dall’art. 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali.

RISORSE AL SUD. In sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento
delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,
sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

COPERTURA FINANZIARIA. Per quanto riguarda la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalla governance del Pnrr sono
pari a 10 milioni e 337 mila euro per il 2021, a 28 milioni e 672
mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 2 milioni
e 295 mila euro annui a decorrere dal 2027.

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