Grazie al PD, l’Agcom potrà oscurare siti web a suo piacimento, bocciati gli emendamenti del M5S

Con questa legge Atto Senato 2866 che porta la firma del Governo Gentiloni(PD), si da atto ad un qualcosa che potrebbe essere molto grave per i diritti e le libertà personali.

Prima di ascoltare le dichiarazioni della nostra Michela Montevecchi, vi consiglio di guardare questa intervista a Fulvio Sarzana, e a leggere il suo articolo sul Fatto Quotidiano che vi lascio di seguito.

Una delle cose più gravi, è che il Governo del PD ha lasciato con questa norma che l’Agcom possa scrivere da sola il “regolamento” con il quale decidera quali sono i criteri, e non c’è dunque la garanzia di un controllo che garantisca il sitema di pesi è contrappesi, il famoso “chi controlla il controllore?”. In questo caso non possiamo nemmeno sapere cosa farà il controllore, e non potremo intervenire in alcun modo, perchè la legge gli ha concesso pieni poteri!.

Dati personali su web e telefono, il governo dà il via alla sorveglianza di massa

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 2.1 tende a sopprimere l’articolo, mentre l’emendamento 2.3 cerca di porre dei correttivi.
La questione è materia di attualità sugli organi d’informazione, perché in realtà durante l’esame del disegno di legge europea da parte dell’Assemblea è stata introdotta una modifica all’articolo 2 con un emendamento proposto dal Partito Democratico. A nostro avviso, in questa proposta c’è qualcosa di estremamente grave, perché in pratica si dà all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di intervenire a sua discrezione, e quindi anche con l’oscuramento di certi siti, qualora ravvisi la minaccia di violazione del diritto d’autore. Noi crediamo che questa proposta rechi una confusione gravissima tra le prerogative della magistratura e quelle di un organo come l’Agcom. E non lo diciamo solo noi, perché è apparso un bell’articolo su «Il Fatto Quotidiano» in cui si rileva siffatta stortura.
Siccome, tra l’altro, la legge europea è un provvedimento che nel suo complesso ha l’obiettivo di sanare situazioni che hanno fatto aprire presso la Commissione europea dei procedimenti d’infrazione nei nostri confronti, noi ci chiediamo come sia stato possibile alla Camera non solo presentare una proposta di questo tipo, ma anche approvarla. Il rischio – ed è quello che noi ci auguriamo – è che poi intervenga la Corte di giustizia dell’Unione europea e dica all’Italia che non è possibile inserire in un provvedimento proposte che generano confusione tra le prerogative dell’organo della magistratura e quelle dell’Agcom.
Non avete voluto ascoltarci, quindi, come sempre, ci ritroveremo in queste Aule in una nuova legislatura a doverci confrontare con quella che sarà un’infrazione, perché questo sarà l’epilogo di questa iniziativa da parte del Partito Democratico.
Bocciate pure il nostro emendamento. Ci ritroveremo qui, come sulla questione della SIAE (ma di questo parlerò dopo), a dover mettere una pezza, forse, dopo molto tempo, a quello che è un buco enorme che è stata generato grazie a voi. (Applausi della senatrice Bulgarelli).

Gli emendamenti del M5S che sono stati bocciati

2.1
Montevecchi, Bottici, Cioffi
Respinto
Sopprimere l’articolo.

2.2
Montevecchi, Bottici, Cioffi
Dichiarato inammissibile
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 2. – (Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento
alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE). – 1. Ai fini dell’attuazione
di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2011, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile, 2004,
all’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
“5-bis. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
è l’autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni del
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
5-ter. Il Dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnalazioni
di violazioni in materia di prevenzione e di repressione delle violazioni
di cui alla lettera a-bis) del secondo comma assicurando il coordinamento con
le amministrazioni interessate. In caso riscontri la violazione delle norme nazionali
o internazionali in materia di diritto d’autore il Dipartimento è tenuto
a informare senza indugio l’autorità giudiziaria, unico soggetto legittimato a
emettere provvedimenti inibitori o restrittivi. In seguito a provvedimento dell’autorità
giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell’informazione, di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano al Dipartimento le
informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. In seguito a provvedimento dell’autorità
giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica, i prestatori di servizi
della società dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività
alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato
decreto legislativo n. 70 del 2003, pongono in essere tutte le misure dirette
a impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi”.
2. All’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle
somme realizzate in conseguenza della commissione dei reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater . Al fine di individuare i proventi
dell’illecito l’autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno a richiedere le informazioni necessarie a
individuare i titolari dei siti internet coinvolti attraverso la richiesta di informazioni
agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società
che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri,
ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale”».

2.3
Montevecchi, Bottici, Cioffi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del
periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e
qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali
in tema di diritti d’autore e diritti connessi, provvede ad informare senza
indugio l’autorità giudizi aria che, accertata la violazione, emette eventuali
provvedimenti inibitori o restrittivi»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«I prestatori di servizi della società dell’informazione comunicano all’Autorità
le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori
dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;
c) sopprimere il comma 3.

2.4
Montevecchi, Bottici, Cioffi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«L’Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l’autorità
giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti
inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;
b) sopprimere il comma 3.

Tutti gli emendamenti sono qui

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