Decreto Semplificazioni il punto sulle (false) bonifiche e aree tutelate – Articoli 30 e 37 [VIDEO]

Ciao a tutti, procediamo oggi con il secondo approfondimento del decreto legge 77 cosiddetto semplificazioni. Oggi vi parlerò dell’articolo 30 e 37 perchè seppur trattano due argomenti distinti a mio avviso sono strettamente collegati.

L’art. 30 riguarda gli interventi localizzati in aree contermini

Innanzitutto voglio spiegare cosa sono le aree contermini: sono le aree confinanti, attigue alle aree tutelate sensi del decreto legislativo 42/2004 cioè dal codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi ad esempio aree sui cui ricade un vincolo paesaggistico.

Ebbene in questo articolo 30 del decreto legge semplificazioni è scritto che in queste aree, che ricordo abbiamo detto essere tutelate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR va sì chiesto il parere al Ministero della Cultura ma questo parere non è vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Il che è veramente assurdo come assurdo è il fatto che in questo stesso articolo viene tolta la possibilità al Ministero della Cultura di attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241

Cosa significa? Facciamo un esempio.
Significa che se in una conferenza dei servizi per la realizzazione di un’opera in un’area contermini, quindi tutelata, tutti si esprimono a favore e il Ministero della Cultura invece è contrario perché vuole tutelare il paesaggio ad esempio, prima che il Governo Draghi emanasse questo decreto accadeva che il ministero della Cultura poteva far valere le proprie ragioni e richiedere l’intervento della Presidenza del Consiglio che avrebbe fatto da giudice esprimendo anch’egli il suo parere e dunque decidendo, una sorta di ultimo appello.

Con il decreto semplificazioni viene cancellata questa possibilità e il non riconoscimento di tale facoltà al Ministero della Cultura rappresenta una palese violazione alla legge stessa, che era nata per consentire di tutelare determinate aree

Passiamo ora all’art. 37 relativo alle misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

Nel decreto semplificazioni viene scritto che al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali e come sempre per la realizzazione delle opere previste nel PNIEC e nel PNRR, nelle aree con destinazione agricola, che dovrebbero essere bonificate, si dovrà da oggi tener conto dei limiti di concentrazione di soglia previsti nella tabella 1, colonne a e b che sono limiti come dire, meno restrittivi e decisamente, a mio avviso, non adeguati a dei terreni agricoli.

Cioè la priorità non sarà più quella di bonificare questi terreni agricoli per restituirli ai territori, ma sarà quella di procedere a una bonifica sommaria, prevista in pratica per i siti industriali questo per poter utilizzare questi terreni quanto prima per realizzare impianti o opere di varia natura senza dover attendere i tempi necessari per una vera bonifica.

Una sorta di finta bonifica, o una bonifica a metà.

Ma non finisce qui:

nell’agosto del 2020 anche il Governo Conte 2 emanò un decreto detto “semplificazione”, in quel decreto riuscii a far approvare un mio emendamento, divenuto legge, quindi appena un anno fa, nel quale si diceva: qualora gli obiettivi di bonifica del suolo, del sottosuolo e materiali da riporto siano raggiungi anticipatamente a quella che è la bonifica della falda, puoi avere la certificazione di avvenuta bonifica per la parte effettuata solo dopo aver effettuato un analisi di rischio cioè dopo aver dimostrato che le contaminazioni ancora presenti nelle acquee sotterranee non comportino un rischio per i fruitori dell’area. Ebbene questa parte viene cancellata nel decreto semplificazioni n. 77 del Governo Draghi, in sintesi per legge da oggi non si ritiene necessario tutelare la salute di chi usufruisce di un’area che risulta ancora contaminata e inquinata.

Ovviamente attraverso i miei emendamenti ho chiesto che queste scellerate modifiche vengano cancellate e chiedo anche di inserire nel testo che qualora la bonifica della falda non fosse portata a termine nei tempi e modi previsti e autorizzati, il soggetto inadempiente risulterà responsabile del reato di omessa bonifica.

Ovviamente queste mie proposte di emendamenti che servono per tutelare la salute dei cittadini e per punire penalmente chi si renderà responsabile di una mancata bonifica probabilmente non verranno prese in considerazione, visto l’orientamento del Ministro Cingolani che sembra essere più il ministro della “DEVASTAZIONE ECOLOGICA” che della “transizione ecologica”.

Un’altra cosa ancora: sempre in questo articolo c’è scritto anche che tutte queste “semplificazioni” non riguarderanno solo le opere previste nel PNIEC e nel PNRR ma anche per quelle opere che non prevedono scavi ma badate bene che “COMPORTANO OCCUPAZIONE PERMANENTE” in barba allo stop del consumo di suolo di cui si sta discutendo da anni ed evidentemente il MITE ignora quanto ci viene chiesto a livello europeo e internazionale, infatti:

“L’Europa e le Nazioni Unite ci richiamano alla tutela del suolo, del patrimonio ambientale, del paesaggio, al riconoscimento del valore del capitale naturale e ci chiedono di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, di allinearlo alla crescita demografica e di non aumentare il degrado del territorio entro il 2030”.

Quanto ho appena riportato sono gli obiettivi contenuti nell’agenda 2015 delle nazioni unite, ed oggi sono molto ma molto più alti, dunque in quale direzione sta andando questo Governo se non in quella contraria alla sostenibilità ambientale?

Non credo di dover aggiungere altro, aspetto i vostri commenti sotto questo video per sapere cosa ne pensate, per adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre per parlarvi dei danni di questo decreto semplificazioni.

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