Ciao a tutti, sempre con riferimento al decreto legge 77 cosiddetto semplificazioni Vi illustro oggi altri 2 articoli che ritengo davvero fuori dal concetto di sostenibilità ambientale e anche di legalità
Parlo degli articoli 31 e 33
L’articolo 31 riguarda le norme di semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici. Il chè sarebbe una cosa buona perchè per una transizione ecologica dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili per la produzione di energia ma di certo non è accettabile che questo avvenga in contrasto con la sostenibilità ambientale.
Quello che è stato inserito in questo articolo è una proposta che viene dal lobbisti del fotovoltaico che cercano già da un anno di far approvare questa norma facendo presentare da alcuni parlamentari emendamenti a riguardo, e su questa specifica proposta dovete sapere che il Ministero dell’Ambiente guidato dal Ministro Costa si era espresso giustamente in maniera nettamente contraria ma ora vi spiego per bene di cosa si tratta.
Con il D.lgs. n.104/2017 – che ha recepito la Direttiva 2014/52/UE in materia di VIA, sono stati modificati gli Allegati IV-IV bis e V della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il testo unico ambientale, e si stabiliva che per “gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW dovessero essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”.
Quindi in breve gli impianti oltre 1 MW devono avere la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA stessa eventualmente.
Questa procedura è importantissima per verificare l’impatto ambientale di questi impianti. Ebbene con l’articolo 31 di questo decreto legge semplificazioni si porta questa soglia da 1 MW a 10 MW, quindi una potenza per questi impianti non del doppio o triplo ma 10 volte tanto, potete quindi immaginare che trattasi di mega impianti che non possono non avere ricadute impattanti sul territorio e proprio per questo devono essere opportunamente controllati attraverso la verifica di assoggettabilità a VIA e di conseguenza nel caso alla VIA stessa.
Io ho proposto con un emendamento di elevare questo limite da 1 MW a 3 MW, un limite più accettabile e che comunque avrebbe contribuito ad aumentare gli impianti per la produzione di energia rinnovabile. Ma di certo questa mia proposta non verrà presa in considerazione perchè d’altronde lo scopo è quello, in buona sostanza, di evitare che vengano fatte queste doverose verifiche per questi mega impianti.
Altra cosa grave che riguarda questo articolo è che questa procedura per l’edificazione diretta degli impianti fotovoltaici potrà avvenire anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.
E’ addirittura previsto che sia il proponente ad allegare una autodichiarazione che attesta che l’impianto non si trova all’interno di aree non idonee, ovvero aree che, ai sensi dell’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, sono particolarmente sensibili e vulnerabili e che godono di una particolare protezione ambientale. Tali aree vengono individuate dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.
Pertanto, autorizzare l’edificazione diretta di impianti fotovoltaici in barba a quella che è la pianificazione urbanistica che eventualmente richiede dei piani attuativi, significa impedire alle Regioni di governare correttamente il proprio territorio quando deve individuare le aree non idonee, magari perchè già molto compromesse dalla presenza di altri impianti o perchè aree sensibili perchè sarà inutile visto che potranno procedere ugualmente.
Passiamo ora all’articolo 33 che riguarda invece le misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana.
Questo articolo, come altre norme contenute in questo decreto, và a modificare un altro decreto legge convertito in Parlamento solo un anno fà, in pratica come vedete è in corsa una vera e propria follia normativa nel cercare di smantellare tutto quanto di buono fatto finora.
Questo articolo in pratica modifica l’art. 119, in particolare il comma 13-ter, del DL n. 34/2020 che riguarda gli interventi idonei ad essere soggetti a detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013 applicata nella misura del 110%, come interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e dispone che gli stessi siano realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (la cosiddetta CILA).
Nel testo del decreto si specifica che “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”. La norma dispone, inoltre, che la presentazione della CILA “non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Questa norma, in pratica, non è altro che una sorta di sanatoria generalizzata degli immobili abusivi, aggravata dalla possibilità ai proprietari di questi immobili abusivi di accedere a importanti incentivi come il cd “superbonus 110%”. Quindi di fatto anzichè procedere con l’individuare misure idonee ad arginare il diffuso e gravissimo fenomeno dell’abusivismo edilizio gli si da la possibilità di prendere incentivi sull’abuso stesso.
Infatti, per quanto attiene agli immobili realizzati abusivamente solo in parte, sarà sufficiente che nella CILA che si riferisce all’intero immobile, si dichiari che il nucleo originario è regolare o è stato soggetto a “provvedimento che ne ha consentito la legittimazione” e quindi si potrà regolarizzare l’intero immobile, anche la restante parte costruita in maniera abusiva. Nella ipotesi in cui l’immobile fosse completamente edificato in maniera abusiva, se ATTESTI che la costruzione è stata realizzata prima del 1967 per magia hai regolarizzato la tua posizione di abuso edilizio.
Peraltro, nella ipotesi in cui l’immobile parzialmente abusivo fosse stato oggetto di una ordinanza di sospensione lavori o di demolizione, ancora non eseguita, sarà impossibile, alla luce della modifica normativa in esame, procedere con la demolizione, perchè non puoi demolire un bene ristrutturato con i soldi dello Stato.
Ma a parte quindi questi aspetti tecnico-normativi e di legalità, questa norma così formulata ci appare del tutto irragionevole innanzitutto perchè non è attinente all’oggetto del decreto che è quello di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, mentre questa norma si pone in chiaro contrasto con la dichiarata finalità di “rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente” (art. 1 c. 2).
Non so voi ma a me queste norme fanno rabbrividire e mi fanno prevedere uno scenario futuro inquietante dove tutti potranno devastare i territori, senza aver alcun intoppo, senza dover dimostrare se vi saranno ripercussioni ambientali e dando incentivi anche a coloro che hanno costruito abusivamente.
Per oggi è tutto ma vi preannuncio che il prossimo video verterà su altri due articoli che a mio avviso risultano essere i peggiori di tutti.
Ciao Vilma.