Compostaggio di Quartiere, fai aderire il tuo Comune con questa mozione

C’è una grossa opportunità per i Comuni campani e per i cittadini, la Regione Campania ha deciso con un avviso pubblicato il 22 Febbraio 2017 sul Burc n°15 di chiedere ai Comuni se vogliono ricevere ed installare una Compostiera di Comunità (cd. anche di Quartiere).

Questo avviso ha una scadenza, infatti ci sono dalla data di pubblicazione solo 20 giorni per farne richiesta, quindi entro il 13 Marzo 2017. (ATTENZIONE LA REGIONE HA PROROGATO IL TERMINE AL 30 MARZO 2017 CLICCA QUI)

Ho pensato che per aiutare tutti i consiglieri del MoVimento 5 Stelle, ma anche gli altri consiglieri di opposizione e non se lo vorranno, o ancora i cittadini, al fine di sollecitare il proprio comune a fare immediata richiesta di adesione all’avviso pubblico della Regione Campania, potesse essere di aiuto una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta.

Ho predisposto questa mozione che potete scaricare di seguito, inserendo il comune, i vostri nomi, data firma e poi depositarla, sarebbe ancora meglio, andare a parlare dopo il deposito, con il Sindaco e/o con l’Assessore all’ambiente del Comune. Successivamente fare anche un comunicato stampa e diffondere quanto più possibile quest’opportunità da non perdere. I Comuni e la politica non lascino sfuggire questa grande occasione, che oltre a far bene all’ambiente, grazie alla riduzione dell’impatto ambientale e alla possibilità di avere un buon compost, riduce la tassa sui rifiuti ai cittadini che conferiranno i propri scarti organici nella Compostiera di Quartiere.

MOZIONE FILE ODT | MOZIONE FILE WORD | MOZIONE FILE PDF

DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP52_5_N_71_DEL_22-02-2017 | Allegato_153138

http://www.vilmamoronese.it/compostaggio-comunita-visita-del-m5s-al-centro-ricerche-enea-roma-video/5308

Ieri 23 Febbraio 2017 finalmente è stato pubblicato il Decreto Attuativo che regola il Compostaggio di Comunità, con una serie di allegati che semplificano ai Comuni, alle attività e ai cittadini che vogliano praticare l’autocompostaggio anche attraverso una compostiera di quartiere, l’iter di avvio, in particolare è bene ricordare che basteranno solo 15 giorni dopo aver prodotto una semplice comunicazione.

Regolamento compostaggio di Comunità – Decreto Attuativo (DM 266)

decreto attuativo compostaggio comunita allegato 1

decreto attuativo compostaggio comunita allegato 1_B

decreto attuativo compostaggio comunita allegato 2

decreto attuativo compostaggio comunita allegato 3

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decreto attuativo compostaggio comunita allegato 5

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FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SUL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’

(le domande sono tratte dall’Associazione Italiana Compostaggio di cui faccio parte, iscriviti anche tu)

D: Quali sono esempi di “organismo collettivo”?

R: A nostro giudizio sono esempi, non esaustivi, condomini, associazioni, consorzi ma anche municipi e comuni

D: Quali utenze possono conferire?

R: Le utenze conferenti possono essere domestiche (famiglie) e non domestiche (attività economiche quali negozi, ristoranti, ecc.)

D: Quali rifiuti possono essere conferiti?

R: Quelli nell’allegato 3 (che comprende i rifiuti di cucine e mense, manutenzione del verde ecc.)

D: Secondo questo Decreto quanti rifiuti organici possono essere conferiti per non avere bisogno di autorizzazioni?

R: fino a 130 tonnellate all’anno.

D: L’attività di compostaggio di comunità deve essere autorizzata?

R: NO, malgrado i titoli dell’articolato facciano riferimento ad autorizzazioni semplificate, si tratta di una semplice comunicazione alle autorità competenti: (Comune, Azienda Rifiuti, ARPA) (art. 3). Si veda anche il modulo predisposto intitolato “comunicazione…”. (Allegato 1)

D: Per l’inizio attività bisogna attendere l’assenso del comune?

R: No, se il comune non richiede nulla, entro 15 giorni dalla comunicazione, si può procedere con l’attività

D: Il Comune può computare il compostaggio di comunità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata?

R: Si, può farlo con sistemi di pesatura o con stime (vedi articolo 8)

D: i rifiuti possono essere raccolti da soggetti terzi (esempio un’azienda)?

R: NO, il conferimento del rifiuto biodegradabile deve avvenire autonomamente da parte delle utenze conferenti ed il compost prodotto è utilizzato esclusivamente da parte delle medesime. Personale dell’azienda può rivestire il ruolo di “conduttore”.

D: Può il conduttore essere un soggetto esterno all’organismo collettivo?

R: Si, è individuato dal responsabile dell’organismo collettivo anche tra soggetti terzi. La conduzione rappresenta una possibile attività per nuove figure professionali entro e fuori le aziende di gestione rifiuti.

D: Quale tipo di strutturante si può utilizzare?

R: Oltre ai pellets da stufa possono essere utilizzati molti altri materiali quali segatura, sfalci ecc. Per la lista completa vedi l’allegato 3.

D: Il conduttore, per ricoprire questo ruolo, deve fare un corso?

R: Si, un corso di almeno 8 ore erogato dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura o da enti o istituti competenti (quindi anche dalla nostra associazione) (art. 7 commi 3 e 4) con rilascio di attestato.

D: Bisogna essere proprietari dell’attrezzatura di compostaggio?

R: NO, secondo l’art. 5 comma 1, “.. o in comodato d’uso o in noleggio”.

D: L’attrezzatura deve essere sul luogo di residenza?

R: NO: deve essere ubicata in aree nella disponibilità giuridica e entro 1 km (art. 5 commi 2 e 3)

D: Il compost deve avere analisi che lo classificano come “ammendante” ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti?

R: Solo se il prodotto è utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (art. 6 comma 2) negli altri casi vale l’allegato 6 che richiede che i valori di temperatura, umidità, acidità (pH) e frazioni estranee siano in assegnati intervalli. Queste misure possono essere effettuate con semplici ed economici strumenti. Le macchine devono essere comunque in grado di produrre, qualora alimentate correttamente, compost secondo il decreto fertilizzanti (riteniamo che questa sia una dichiarazione necessaria del produttore dell’attrezzatura).

D: Quanto dura il processo?

R: Nelle compostiere statiche deve durare almeno 6 mesi, nelle compostiere elettromeccaniche almeno 3 mesi di cui almeno 1 mese in macchina (per i restanti due mesi la maturazione può avvenire in cumulo) (Allegato 5 parte B)

D: Bisogna avere autorizzazioni per il rilascio in atmosfera dell’aria esausta?

R: No. Vi sono due possibili modalità di destino per le arie emesse: rete fognaria o immissione in atmosfera previo filtraggio. All’Allegato 4, si recita:

“Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l’aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.

L’aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “[…] silos per i materiali vegetali”.”

Poichè il decreto propone della modulistica per la domanda e una proposta di regolamento di gestione, abbiamo ritenuto fare cosa utile di inserire dei link a questi documenti in formato word in modo che possiate essere facilitati nella compilazione.

Modulo Comunicazione

Modulo Comunicazione per attrezzature fino ad 1 t/anno

Regolamento di gestione

Testo del Decreto in pdf

Nota di inquadramento sulla situazione del compostaggio

Allegati