Spiaggia del Pilone, ecco la risoluzione approvata al Senato sui problemi ambientali relativi alla costruzione di una vasca liquami

È stata pubblicata oggi 31 Maggio 2017, in via ufficiale la versione definitiva della risoluzione approvata lo scorso 25 Maggio in commissione ambiente al Senato “Affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni”

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Testo della risoluzione :

La Commissione,
esaminato l’affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano
la località Pilone, nel comune di Ostuni;
premesso che:
nel novembre 2011, l’Acquedotto pugliese Spa (AQP), nel contesto
del piano triennale di estensione del sistema idrico integrato, ha definito
un progetto – presentato nell’apposita conferenza dei servizi nel 2012-
per l’adduzione della fogna nelle località costiere di Pilone, Rosa Marina
e Monticelli nel comune di Ostuni in provincia di Brindisi;
l’impianto prevede una struttura in muratura di 151,20 metri quadrati,
con un’altezza fuori terra di 4 metri, una vasca di raccolta dei reflui
della profondità di 5,28 metri, 3,85 dei quali immersi nella falda marina e
un canale di scarico in mare, in caso di malfunzionamento o di blocco dell’impianto
(vedi nota della regione Puglia prot. n. 1087 del 27 novembre
2015);
l’impianto e ubicato sulla spiaggia libera più grande e frequentata
della costa ostunese, di fronte alla storica Torre S. Leonardo, al confine
del parco regionale delle Dune e di un sito d’interesse comunitario, in
prossimità dello sbocco in mare del torrente Lamacornola, una zona classificata
ad alto rischio idrogeologico;
come risulta dal verbale della conferenza dei servizi del 18 maggio
2012, il comune di Ostuni ha espresso parere favorevole all’ubicazione
dell’impianto: «come opera pubblica ed anche dal punto di vista urbanistico,
in quanto [l’area dell’impianto] ricade su area residua C2 di PRG,
utilizzabile per servizi di residenza»;
nella stessa conferenza, il rappresentante dell’Ufficio paesaggistico
della regione Puglia ha fatto rilevare che l’ubicazione dell’impianto di sollevamento
era in violazione degli articoli delle norme tecniche di attuazione
(NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) – paesaggio
3.07 (coste ed aree litoranee annesse); 3.08 (corsi d’acqua); 3.11 (aree
annesse al Parco regionale Dune costiere); 3.13 (Oasi di protezione: Pilone,
Rosa Marina, Monticelli). L’Ufficio paesaggistico, in sede di Conferenza
dei servizi del 18 maggio 2012, evidenziava la necessita di dimostrare
la sussistenza dei presupposti giuridici circa l’ammissibilità di deroga
con particolare riferimento alla dimostrazione dell’inesistenza di alternative
localizzative per l’impianto in virtù del fatto che il Consorzio
«Villaggio turistico Torre San Leonardo» (TSL) ne aveva prospettato
una diversa posizione;
nella predetta sede e a mezzo degli organi d comunicazione, insieme
all’Ufficio paesaggistico, si sono espressi negativamente sulla ubicazione
dell’impianto anche il Comitato per la salvaguardia della spiaggia
del Pilone, la sezione territoriale competente del WWF e il Consorzio
TSL,
considerato che:
la giunta comunale di Ostuni ha approvato all’unanimità, l’11 giugno
2012, la delibera n. 162 con la quale ha chiesto alla regione Puglia
una deroga alle norme tecniche di attuazione del PUTT – Paesaggio, al
fine di consentire l’installazione della vasca sulla spiaggia del Pilone;
l’ubicazione della vasca contrastava con il vigente strumento di
pianificazione urbanistica (PUTT), e la richiesta di deroga del comune
di Ostuni costituiva un elemento istruttorio indispensabile per la successiva
eventuale concessione della deroga da parte della giunta regionale;
il 15 giugno 2012, la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto
con la riserva dell’Ufficio paesaggistico regionale intenzionato a valutare
un’alternativa. In considerazione della specificità di tale soluzione, e
stato richiesto che, in tempi brevi, il Consorzio TLS facesse pervenire una
deliberazione della propria assemblea con la quale si accettava la suddetta
soluzione;
nella Conferenza di servizi del 15 giugno 2012, l’ingegnere Roberto
Melpignano – Dirigente dell’Ufficio tecnico del comune di Ostuni
– consegnava copia della delibera di Giunta n. 162/2012 con la quale la
stessa esprimeva parere favorevole alla ubicazione della vasca;
con nota del 16 luglio 2012, l’Ufficio paesaggistico della regione
Puglia ha sollecitato AQP a individuare un sito alternativo;
nel 2012 la citata delibera n. 162/2012 della regione Puglia viene
impugnata dinanzi al TAR;
nel 2014 la nuova amministrazione comunale ha revocato la costituzione
in giudizio del comune davanti al Consiglio di Stato, facendo propria
la soluzione alternativa proposta dal Comitato e dal Consorzio, sostenendo
lo spostamento della vasca dei reflui e ha incontrato la dirigenza
dell’AQP, la quale chiede, per procedere allo spostamento, un progetto
esecutivo di un sito alternativo, progetto che viene redatto dalla società
Etacons Srl con spese a totale carico dei cittadini;
il comune di Ostuni ha in più sedi manifestato netta contrarietà all’ubicazione
dell’impianto sulla spiaggia del Pilone ed invia all’AQP il
progetto alternativo redatto dalla società Etacons Srl nel 2014;
nel dicembre 2014 l’AQP pubblica il bando di gara per l’esecuzione
dei lavori ritenendo non idoneo il progetto Etacons Srl;
nel marzo 2015, il Comitato per la salvaguardia della spiaggia del
Pilone e il Consorzio venivano, casualmente, in possesso di un progetto
esecutivo approvato dalla Giunta comunale di Ostuni relativo all’impianto
di sollevamento in questione e dal quale risultava che l’ubicazione dell’impianto coincideva con quella prevista anni dopo dal Comitato e dal
Consorzio con il progetto esecutivo redatto dalla società Etacons Srl;
a ottobre 2015, i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico
(NOE) hanno proceduto all’acquisizione di documenti presso il comune
di Ostuni e presso l’AQP, svolgendo anche un sopralluogo sul sito interessato
dal progetto AQP sulla spiaggia del Pilone;
nella relazione generale del progetto dell’AQP del 2011, risulta
esplicitamente (pagine 17 e 18 dell’elaborato A1 – Relazione generale)
che «il presente progetto debba essere sottoposto a valutazione di incidenza
ambientale (VINCA)» e a richiesta di autorizzazione paesaggistica»
(ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1937, n. 357, la VINCA si applica
sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000
sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni
sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti
adiacenti);
relativamente alla VINCA, infatti, risulterebbe che l’intervento ricade
in un sito di interesse ambientale europeo SIC IT9140002, nell’oasi
di protezione faunistica denominata «Pilone, Rosa Marina, Monticelli»,
parzialmente nel parco regionale delle Dune costiere, in territorio sottoposto
a vincolo idrogeologico, in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico,
nonché in territorio di pregio architettonico per la presenza della
Torre S. Leonardo del 1456,
considerato che:
la provincia di Brindisi, ente competente circa le procedure di valutazione
dei progetti da realizzare in area protetta, nella fase di approvazione
del progetto preliminare ha considerato sufficiente ed esaustivo l’assoggettamento
dell’intervento alla valutazione di VINCA di I livello e ha
ritenuto di non sottoporre la ulteriore progettazione di II livello (fase appropriata
alla valutazione di incidenza ambientale), poiché l’intervento
non ricadeva direttamente in area protetta; la provincia difatti non ha considerato
significativa l’ingerenza nelle limitrofe aree protette, prodotta
dallo sversamento dei liquami per il possibile fuori servizio dell’impianto;
il prosieguo alla fase di II livello avrebbe consentito la valutazione
comparativa delle soluzioni alternative, la cui inesistenza e una delle tre
condizioni da soddisfare per la richiesta di autorizzazione paesaggistica
in deroga;
la decisione di non procedere alla fase II della VINCA ha impedito
la valutazione comparativa «obbligatoria» delle soluzioni alternative, la
cui inesistenza e una delle tre condizioni da soddisfare per la richiesta
di autorizzazione paesaggistica in deroga;
la regione Puglia con delibera di giunta del 18 settembre 2012 ha
concesso l’autorizzazione paesaggistica in deroga basandosi sull’inesistenza
di alternative alla localizzazione individuata riportata nella relazione
integrativa di AQP;
relativamente alle possibilità di sversamento, nella relazione dell’AQP
si evince che con tale soluzione impiantistica non ci sarà nessuna
possibilità di sversamento in mare dei liquami dall’impianto di sollevamento.
Anche nella relazione acquisita agli atti della Commissione territorio,
ambiente e beni ambientali del Senato, l’AQP esclude espressamente
la possibilità di dispersione dei liquami;
nell’elaborato A7.1 «Studio di impatto ambientale e paesaggistico»
del Progetto AQP 2011, la condizione di malfunzionamento – e di eventuali
sversamenti – non risulta contemplata;
non sono inoltre comparati analiticamente i quattro siti possibili
per l’intervento che AQP aveva individuato ma si esaminerebbero solo
due alternative, realizzare o meno l’opera, con vasca liquami sulla spiaggia;
relativamente alle profondità di scavo, l’AQP sostiene che il progetto
redatto dalla società Etacons Srl, per conto del Consorzio TSL sia
da rigettare in quanto l’impianto di sollevamento prevede una profondità
di scavo tra 5,50 e 6,00 metri. Nel progetto dell’AQP, tuttavia, sono previsti
scavi in sezione ristretta, dal picchetto 137 al picchetto 146 (circa un
centinaio di metri) in cui si effettuano scavi compresi tra 5,50 e 6,00m
(picchetto 138 con 5,99m; picchetto 141 con 5,97m);
il progetto esecutivo del Consorzio TSL, redatto dalla Società di
ingegneria Etacons Srl di Lecce, contiene il rilievo delle altimetrie interne
al Villaggio del Pilone al fine di verificare a quale quota sia necessario
porre la vasca affinché siano collegate tutte le utenze del Villaggio che
subisce l’opera;
l’AQP, audito in Commissione ambiente il 17 marzo 2016, ha dichiarato
che i lavori di canalizzazione sono ormai completati al 70 per
cento e pertanto non e più possibile prevedere alcuna variante,
considerato inoltre che:
il presidente della regione Puglia, in data 19 aprile 2016, ha assunto,
pubblicamente l’impegno a riconvocare la Conferenza di servizi
«in cui dovranno essere presenti tutti gli attori coinvolti nel progetto, compresa
la ASL, che non ha partecipato alle Conferenza di servizi precedente».
Successivamente la regione Puglia con nota n. 24545 del 19 ottobre
2016 (sezione lavori pubblici), comunica di non essere l’ente competente
a riconvocare la suddetta Conferenza di servizi;
l’amministrazione comunale di Ostuni, con la deliberazione di
Giunta n. 140 del 24 maggio 2016, al fine di dotare di un’infrastruttura
necessaria al territorio, ha deliberato di prendere atto e condividere il progetto
esecutivo relativo all’impianto di sollevamento fognario redatto della
società Etacons Srl, attestante la fattibilità tecnica di una soluzione alternativa
con diversa localizzazione dell’impianto, e di trasmettere il suddetto
progetto alla regione Puglia, affinché proceda alla riconvocazione
con urgenza della Conferenza di servizi al fine di riconsiderare l’ubicazione
dell’impianto;
il 23 febbraio 2017, presso il comune di Ostuni, durante il tavolo
tecnico riunito alla presenza della regione Puglia, l’autorità idrica pugliese
(AIP), AQP e del Comitato salvaguardia spiaggia Pilone, l’AQP
ha illustrato una proposta di modifica del progetto originario, che prevede
la vasca interrata, ma ribadendo la contrarietà al cambio di ubicazione previsto
dal progetto alternativo proposto dal Consorzio. Peraltro, il comune
esprime parere favorevole alla soluzione illustrata a livello di bozza preliminare;
nel corso del tavolo tecnico, l’AQP ha ribadito che le opere attualmente
in stato di avanzamento sono pari al 55 per cento e che, per non
perdere i finanziamenti dell’opera, occorre attendere la conferma definitiva
del comune per procedere alla stesura del progetto definitivo di variante
procedendo alla sospensione temporanea dei lavori, lavori che
pero risultano di fatto già sospesi da un anno circa in assenza di un qualsiasi
documento di autorizzazione al fermo,
considerato inoltre che:
l’attività istruttoria condotta nell’ambito dell’affare assegnato sulle
problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di
Ostuni, ha permesso – anche mediante il ciclo di audizioni svolto e l’esame
dei documenti in tale sede acquisiti – di ricostruire lo stato dell’arte
dell’opera in parola;
in particolare, la Commissione territorio, ambiente e beni ambientali
del Senato ha coinvolto nel ciclo di audizioni il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, i rappresentanti dell’AIP,
il Sindaco del comune di Ostuni, i rappresentanti della regione Puglia,
il Comitato di salvaguardia della spiaggia, il Consorzio TSL ed il progettista
responsabile della Etacons Srl;
l’AIP ha dichiarato nel corso dell’audizione che l’appalto (canalizzazione
+ vasca) ha uno stato di avanzamento pari al 55 per cento e ciò
parrebbe in contrasto con quanto dichiarato circa un anno prima dall’AQP
nell’audizione del 17 marzo 2016 (cioè che già all’epoca fossero al 70 per
cento);
dalle tavole del progetto dell’AQP emergerebbe che il progetto sia
stato redatto sulla base del Piano urbanistico generale regionale (PUG) del
comune di Ostuni dal quale risulterebbe che l’area su cui si intende realizzare
la vasca sia destinata a «parcheggio a basso impatto ambientale
e paesaggistico». Tale tesi in realtà sarebbe in contrasto con quanto riferito
dal sindaco di Ostuni che, nel corso dell’audizione del 7 marzo, ha
confermato che lo stesso comune non e dotato di PUG ma del solo del
Piano regolatore generale (PRG), dal quale invece risulta che quella stessa
area e destinata a «impianti mobili destinati alla balneazione». Peraltro lo
stesso Sindaco del comune di Ostuni ha affermato di aver inoltrato richiesta
alla regione Puglia soltanto una richiesta di variante al PRG e che la
suddetta variazione non interessava l’area interessata;
emergerebbe quindi che l’AQP avrebbe redatto il progetto sulla
base di un PUG che, non essendo vigente non ha alcun valore giuridico-amministrativo e non può essere presupposto per nessun tipo di attività
progettuale;
il progetto esecutivo del 2005 non contemplava l’ubicazione in
spiaggia, in quanto contrastante con il PRG del comune di Ostuni (approvato
con delibera di Giunta regionale n. 2250 del 18 maggio 1995), ma
una ubicazione che nei fatti e la stessa di quella prevista nel progetto Etacons
Srl;
nel corso dell’audizione in Commissione territorio, ambiente e beni
ambientali del Senato del 29 marzo 2017, inoltre, i rappresentanti della
regione Puglia interrogati sulla deroga alla legge paesaggistica, concessa
sulla base di un PUG non vigente, hanno affermato che spetterà alla Magistratura
accertare la sussistenza di eventuali violazioni, non escludendo
cosi l’esistenza di irregolarità;
nell’audizione del 3 maggio 2017 il tecnico ing. Stasi, socio progettista
società Etacons Srl, nel suo intervento e in risposta alla specifiche
richieste della Commissione, affermava che:
il progetto AQP non serve tutte le utenze del villaggio TSL in
quanto, lo stesso AQP ha dichiarato di non aver eseguito uno studio accurato
dell’intera area della lottizzazione;
le quote di scavo contestate dall’AQP di 5,8 m sono compatibili
con la natura morfologica e geologica del sito anche in ragione del fatto
che la zona non presenta sotto servizi ( acqua, gas ecc.);
tutti gli impianti di sollevamento, interrati, devono essere provvisti
di un scarico di emergenza o un accumulo di dimensioni tali da garantire
diverse ore di durata del disservizio; la scelta di ubicazioni lontane
dalla spiaggia eviterebbe, indipendentemente dalla soluzione adottata, lo
sversamento direttamente a mare;
lo Stato ha legislazione esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dei
beni culturali (articolo 117 della Costituzione),

impegna il Governo:
ad avviare un tavolo di coordinamento, per quanto di propria competenza,
attraverso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sollecitando la collaborazione della stessa regione Puglia, al fine
di:
– promuovere adeguate attività di monitoraggio volte a verificare
la conformità dell’opera alla normativa vigente ed al fine di evitare lo
sversamento di liquami direttamente in mare;
– valutare la sospensione dei lavori avviando la comparazione per
la valutazione di soluzioni progettuali e siti alternativi, sulla base della
programmazione territoriale vigente, avvalendosi anche del NOE dell’Arma
dei Carabinieri;
a disporre, tramite le agenzie del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente, il controllo delle attività in corso anche sollecitando
adeguata attività di vigilanza e verifica da parte di tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ed in quello di realizzazione dell’opera;
a coinvolgere in tali attività le comunità locali per il tramite delle
istituzioni territoriali, delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali
dei cittadini;
a riferire in Parlamento sull’esito dell’attuazione degli impegni
presi.